(Adnkronos) – E’ confermata la data del 22 e 23 marzo prossimi per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il Tar del Lazio ha infatti ritenuto infondato il ricorso presentato contro il decreto che aveva indetto la consultazione per quelle due giornate. 

I ricorrenti – i 15 promotori di una raccolta firme su un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum – chiedevano la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale per completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità. 

Il Tar del Lazio si è pronunciato nel senso dell’infondatezza del ricorso rilevando che la disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione da parte della volontà popolare, da quale tra i soggetti a cui l’articolo 138 della Costituzione attribuisce l’iniziativa referendaria (almeno un quinto dei membri di una delle Camere o cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum. 

 

“Sono molto soddisfatto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La motivazione è di una chiarezza adamantina: trattandosi di un referendum confermativo, una volta che si sia determinata una condizione per il suo svolgimento, in questo caso la richiesta parlamentare, le altre, come le cinquecentomila firme, sono inammissibili perché superflue, come avevamo detto sin dall’inizio. Si è trattato di un espediente dilatorio che speriamo sia anche l’unico”, dichiara il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. 

Carlo Guglielmi, portavoce dei 15 promotori, commenta: “Abbiamo presentato ricorso al Tar il 13 gennaio scorso. A quella data avevamo raccolto circa la metà delle firme, e il pericolo che rappresentavamo chiedendo la sospensiva era che i cittadini – a fronte di un referendum già fissato – smettessero di firmare. La nostra vittoria è stata che le persone, invece, hanno capito. E il numero delle firme giornaliere da allora in poi è più che raddoppiato portandoci a raggiungere la soglia delle 500.000 con dieci giorni di anticipo”.  

“Il Tar ha preso atto di questa situazione e ha detto che avremo proprio ciò che chiediamo e cioè ‘che la legge di revisione costituzionale ….sia sottoposta alla consultazione referendaria’ il 23 marzo – continua Guglielmi – Che il tempo sino ad allora è ‘idoneo a garantire la partecipazione degli opposti schieramenti alla consultazione referendaria’. E che nessun nostro diritto ‘è precluso dall’emanazione’ dei provvedimenti di fissazione della data del referendum del 12 e il 13 gennaio in quanto essi ‘non ostano a che l’Ufficio centrale possa giudicare della legittimità della richiesta referendaria da essa avanzata e far così conseguire loro lo status di comitato promotore ed il connesso diritto'”. 

“Insomma il Tar ci dice che la risposta data dai cittadini con il mare di firme ci consente di stare sereni di fare la nostra campagna elettorale al meglio ponendo tutti i restanti quesiti giuridici nella sede propria e cioè all’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione. E così faremo – conclude – Il Tar ci ha dato torto, viva il Tar”. 

Gli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Pietro Adami che rappresentano i promotori della raccolta firme osservano che “la questione era oggettivamente complessa e il Tar ha sposato una linea interpretativa diversa da quella che avevamo prospettato. Nei prossimi giorni esamineremo con attenzione i passaggi logici che supportano il rigetto. Però, da subito, possiamo evidenziare che la sentenza non è del tutto negativa, perché, in primo luogo, afferma che l’atto di indizione del referendum non è un atto politico, ma amministrativo e, quindi, è soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo. In secondo luogo, perché chiarisce che il procedimento avviato dal comitato va avanti, anche se il referendum è già stato indetto”. 

“Questo non è un aspetto di poco conto perché vuol dire che la Cassazione dovrà prendere in considerazione anche il testo del quesito oggetto della raccolta di firme e che il comitato avrà diritto al rimborso necessario per finanziare la campagna referendaria”, concludono i legali.